22/03/2005           Reticolo dei Consorzi di bonifica

Non sarà pubblicata in tempi brevi la Delibera con la quale la Giunta regionale ha approvato il Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di bonifica, come previsto dall'art. 10 ( dal titolo: "Demanio regionale" ) della L.R. 7/2003. Non sarà pubblicata e tantomeno applicata, poiché in essa si dispone: "delibera di approvare l'elenco che individua il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica composto di pagine 90 . . . .; di dare atto che, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di polizia idraulica, ai sensi del suddetto articolo 10, comma 5 della l.r. 7/2003, l'inclusione di un determinato corso d'acqua negli elenchi come sotto [ o sopra? - ndr] approvati non è produttiva di alcun effetto giuridico e che pertanto la materia continua ad essere disciplinata, oltre che dalle norme delle leggi in vigore, dalle deliberazioni dalla [della - ndr] Giunta regionale n. VII/7868/02 e n. VII/13950/02, come parzialmente annullate dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 91/04.". Una 'delibera che non c'è'? Un elenco che non produce effetti giuridici, a che serve? La conferma del disposto delle due delibere, pesantemente criticate dalla sentenza TSAP 91/04, comprende quindi la scadenza al 31.12.04 del tèrmine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto definìre il Reticolo minore di propria competenza ( gli inadempienti sono 1105 su 1545), da coordinare con il Reticolo 'dei Consorzi di bonifica, a sua volta oggi confermato ma senza effetto giuridico. Quantomeno è un bel guazzabuglio!

*a cura di Ing. Stefano Loffi (Direttore Consorzio Irrigazioni Cremonese)

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